IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n.  303
del 1999, secondo cui alla individuazione  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato  presso  la  Presidenza  ed  alla  determinazione  della   loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle rispettive Autorita' politiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per affari regionali il turismo e  lo
sport 11 maggio 2012, come modificato  dal  decreto  ministeriale  10
agosto  2012,  recante  l'organizzazione  e  il   funzionamento   del
Dipartimento per affari regionali, il turismo e lo sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante la rideterminazione delle  dotazioni  organiche
dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante la rideterminazione delle  dotazioni  organiche
non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  di  conversione   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, ed in particolare l'art. 1,  con
il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri in materia di turismo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2013, con il quale, in applicazione  dell'art.  1,  comma  2,
della citata  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  di  conversione  del
decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  sono  state  trasferite  al
Ministero per i beni e le attivita'  culturali  le  inerenti  risorse
umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui ed
in particolare l'art. 3, comma 2; 
  Ritenuto necessario procedere alla  ridefinizione  dell'ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in modo  da  adeguare  l'organizzazione  della  Presidenza  a  quanto
disposto dalla citata legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del
decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43  e  dal  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  D.P.C.M.  1°  ottobre  2012  recante  ordinamento delle
  strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre
2012, recante ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2,  comma  2,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) Dipartimento per gli affari regionali, le  autonomie  e
lo sport;»; 
    b) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo  12  (Dipartimento  per  gli  affari  regionali,   le
autonomie e lo sport) - 1. Dipartimento per gli affari regionali,  le
autonomie e lo sport e' la struttura di supporto  al  Presidente  che
opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo  con  il  sistema
delle autonomie e della quale  il  Presidente  si  avvale,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni  di  coordinamento
nella materia,  per  lo  sviluppo  della  collaborazione  tra  Stato,
regioni ed autonomie  locali,  per  la  promozione  delle  iniziative
necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti  e  per
l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per  i
casi di inerzia  o  inadempienza.  Il  Dipartimento  e'  altresi'  la
struttura di cui  il  Presidente  si  avvale  per  l'esercizio  delle
funzioni in materia di sport. 
  2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti
riguardanti: la coordinata partecipazione  dei  rappresentanti  dello
Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto  di
dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del  Governo  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province  autonome;  il  controllo
successivo   della   legislazione   regionale   ed   il   contenzioso
Stato-regioni;  i  rapporti  inerenti  all'attivita'  delle   regioni
all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni  e  province  ad
autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone
di  confine;  la  promozione  ed  il   coordinamento   delle   azioni
governative per  la  salvaguardia  delle  zone  montane,  delle  aree
svantaggiate confinanti con le regioni  a  statuto  speciale  nonche'
delle isole minori. Il Dipartimento cura  altresi'  la  realizzazione
delle  attivita'  connesse  all'attuazione  del  conferimento   delle
funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche'  il
completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  3. E' un Ufficio  del  Dipartimento  l'Ufficio  per  lo  sport  che
provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi,  allo  studio,
all'istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina  ed
attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti  internazionali
con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con
particolare  riguardo  all'Unione  europea,  al  Consiglio  d'Europa,
all'UNESCO  e  all'Agenzia  mondiale  antidoping  (WADA)  e  con  gli
organismi sportivi e gli altri soggetti operanti  nel  settore  dello
sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione  del
doping e della violenza nello sport; esercita  compiti  di  vigilanza
sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  in  relazione  alle  rispettive
competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il  credito
sportivo;  realizza  iniziative  di  comunicazione  per  il   settore
sportivo anche tramite  la  gestione  dell'apposito  sito  web;  cura
l'istruttoria per  la  concessione  dei  patrocini  a  manifestazioni
sportive. 
  4. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici  ed  in
non piu' di dodici servizi, ivi compreso l'Ufficio per il federalismo
amministrativo e l'Ufficio per lo sport, articolato in  non  piu'  di
due servizi.».